Art. 59 · Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto
NormeTitolo ICapo V

Art. 59

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Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall' comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell' comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-59