Norme›Titolo I›Capo V
Art. 57
66 / 324Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto
In vigore dal 24 ott 1989
(Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto) 1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell' comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-57