Art. 56 · Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore
NormeTitolo ICapo V

Art. 56

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Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore

In vigore dal 24 ott 1989
1. Ai fini previsti dall' del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. 2. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-56