Art. 50 · Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico
NormeTitolo ICapo V

Art. 50

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Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell' del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza. 2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-50