Art. 49 · Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi
NormeTitolo ICapo V

Art. 49

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Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi

In vigore dal 24 ott 1989
(Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi) 1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate. 2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate. 3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-49