Art. 43 · Autorizzazione al rilascio di copia di atti
NormeTitolo ICapo V

Art. 43

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Autorizzazione al rilascio di copia di atti

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'autorizzazione prevista dall' comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-43