Norme›Titolo I›Capo V
Art. 43
52 / 324Autorizzazione al rilascio di copia di atti
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'autorizzazione prevista dall' comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-43