Art. 4 ter · Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
NormeTitolo ICapo II

Art. 4 ter

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Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia

In vigore dal 4 dic 2018
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-4-ter