Art. 35 · Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato
NormeTitolo ICapo IV

Art. 35

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Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato

In vigore dal 24 ott 1989
(Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato) 1. Ai fini di quanto previsto dall' comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce. 2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato. 3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza. 4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell' commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431. 5. Ai fini di quanto previsto dall' comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell' comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.
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