Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 28
36 / 324Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
In vigore dal 30 dic 2022
1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-28