Art. 28 · Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
NormeTitolo ICapo IV

Art. 28

36 / 324

Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio

In vigore dal 30 dic 2022
1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia. 1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-28