Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 27
35 / 324Documentazione della qualità di difensore
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:
a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;
b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell', nel caso di nomina di ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-27