Art. 25 · Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia
NormeTitolo ICapo IV

Art. 25

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Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia

In vigore dal 24 ott 1989
1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-25