Norme›Titolo III
Art. 245
309 / 324Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti
In vigore dal 24 ott 1989
(Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti
che proseguono con le norme anteriormente vigenti)
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli .
2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice:
a) ;
b) ;
c) ;
d) ;
e) articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;
f) articolo 298;
g) articoli 314 e 315;
h) articolo 476 comma 2;
i) articolo 486 comma 5;
l) articolo 508 commi 1 e 2;
m) articolo 564;
n) articolo 578;
o) articolo 586;
p) articolo 597 commi 4 e 5;
q) articolo 599.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-245