Norme›Titolo I›Capo IV
Art. 24
32 / 324Nomina di più difensori
In vigore dal 24 ott 1989
1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-24