Art. 24 · Nomina di più difensori
NormeTitolo ICapo IV

Art. 24

32 / 324

Nomina di più difensori

In vigore dal 24 ott 1989
1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-24