Art. 238 · Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise
NormeTitolo II

Art. 238

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Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise

In vigore dal 22 nov 1991
(Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise) 1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. È fatto salvo quanto previsto dagli comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice. 2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento. 3. Sono abrogati gli della legge 24 novembre 1951 n. 1324.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-238