Norme›Titolo II
Art. 233
296 / 324Giudizio direttissimo
In vigore dal 14 feb 1991
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 13/2/1991, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-233