Norme›Titolo II
Art. 231
294 / 324Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero
In vigore dal 24 ott 1989
(Esercizio dell'azione penale da parte di organi
diversi dal pubblico ministero)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-231