Art. 231 · Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero
NormeTitolo II

Art. 231

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Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero

In vigore dal 24 ott 1989
(Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero) 1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-231