Art. 221 · Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato
NormeTitolo II

Art. 221

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Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato

In vigore dal 24 ott 1989
(Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato) 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-221