Art. 220 · Attività ispettive e di vigilanza
NormeTitolo II

Art. 220

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Attività ispettive e di vigilanza

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-220