Art. 217 · Applicazione provvisoria di pene accessorie
NormeTitolo II

Art. 217

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Applicazione provvisoria di pene accessorie

In vigore dal 24 ott 1989
1. È abrogato l' del codice penale. 2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-217