Art. 208 · Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato
NormeTitolo II

Art. 208

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Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato

In vigore dal 24 ott 1989
(Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato) 1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-208