Norme›Titolo I›Capo XVI
Art. 205 bis
268 / 324Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria.
In vigore dal 9 ott 2001
1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-205-bis