Art. 203 · Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione
NormeTitolo ICapo XVI

Art. 203

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Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione

In vigore dal 24 ott 1989
(Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione) 1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-203