Norme›Titolo I›Capo XV
Art. 183 bis
258 / 324Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide.
In vigore dal 8 ago 2009
1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all', comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-183-bis