Art. 183 bis · Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide.
NormeTitolo ICapo XV

Art. 183 bis

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Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide.

In vigore dal 8 ago 2009
1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all', comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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