Art. 175 · Determinazione del giudice di rinvio
NormeTitolo ICapo XIII

Art. 175

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Determinazione del giudice di rinvio

In vigore dal 24 ott 1989
1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-175