Art. 174 · Rettifiche e integrazioni alla motivazione
NormeTitolo ICapo XIII

Art. 174

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Rettifiche e integrazioni alla motivazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-174