Norme›Titolo I›Capo XIII
Art. 174
225 / 324Rettifiche e integrazioni alla motivazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-174