Art. 170 · Sezioni unite
NormeTitolo ICapo XIII

Art. 170

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Sezioni unite

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.
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