Norme›Titolo I›Capo XIII
Art. 165 ter
231 / 324Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice
In vigore dal 30 dic 2022
1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-165-ter