Art. 165 · Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
NormeTitolo ICapo XIII

Art. 165

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Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato

In vigore dal 24 ott 1989
(Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato) 1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione. 2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-165