Norme›Titolo I›Capo XIII
Art. 165
216 / 324Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
In vigore dal 24 ott 1989
(Annotazione della impugnazione in calce
al provvedimento impugnato)
1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-165