Art. 163 · Presentazione dell'arrestato per la convalida
NormeTitolo ICapo XII

Art. 163

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Presentazione dell'arrestato per la convalida

In vigore dal 2 gen 2000
1. Nel caso previsto dall'articolo comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-163