Art. 160 · Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
NormeTitolo ICapo XII

Art. 160

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Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale

In vigore dal 2 gen 2000
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall' comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-160