Art. 154 ter · Comunicazione della sentenza.
NormeTitolo ICapo XI

Art. 154 ter

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Comunicazione della sentenza.

In vigore dal 15 nov 2009
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.
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