Norme›Titolo I›Capo XI
Art. 154 bis
198 / 324Liberazione dell'imputato prosciolto.
In vigore dal 8 gen 1993
1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.
2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-154-bis