Norme›Titolo I›Capo XI
Art. 151
193 / 324Assunzione di nuove prove
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-151