Art. 149 · Regole da osservare prima dell'esame testimoniale
NormeTitolo ICapo XI

Art. 149

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Regole da osservare prima dell'esame testimoniale

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-149