Art. 148 · Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
Norme›Titolo I›Capo XI

Art. 148

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Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento

In vigore dal 24 ott 1989
(Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento) 1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-148