Norme›Titolo I›Capo XI
Art. 148
190 / 324Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
In vigore dal 24 ott 1989
(Eliminazione di atti dal fascicolo
per il dibattimento)
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-148