Art. 142 · Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
NormeTitolo ICapo XI

Art. 142

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Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso

In vigore dal 30 dic 2022
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356. 2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell' del codice è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 3. L'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione; b) le generalità e il domicilio della persona da citare; c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi; d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli del codice; d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita; e) l'avvertimento che, fuori del caso previsto dalla lettera d-bis), in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell' del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), d-bis), e) nonché l'indicazione dell'imputato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-142