Norme›Titolo I›Capo IX
Art. 140
181 / 324Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna
In vigore dal 24 ott 1989
1. Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-140