Art. 137 · Concorso formale e continuazione
NormeTitolo ICapo IX

Art. 137

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Concorso formale e continuazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell' del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza. 2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-137