Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 131 bis
164 / 324Liberazione dell'imputato prosciolto.
In vigore dal 8 gen 1993
1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'- bis.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-131-bis