Art. 131 · Deposito degli atti per l'udienza preliminare
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 131

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Deposito degli atti per l'udienza preliminare

In vigore dal 24 ott 1989
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-131