Art. 126 · Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 126

154 / 324

Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-126