Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 122
150 / 324Trasmissione della richiesta di convalida
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-122