Art. 122 · Trasmissione della richiesta di convalida
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 122

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Trasmissione della richiesta di convalida

In vigore dal 24 ott 1989
1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-122