Norme›Titolo I›Capo III
Art. 12
20 / 324Servizi di polizia giudiziaria
In vigore dal 24 ott 1989
1. Agli effetti di quanto previsto dall' del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell' del codice.
2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.
3. Salvo quanto disposto dall', ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/08/1989, n. 190 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-12