Art. 12 · Servizi di polizia giudiziaria
NormeTitolo ICapo III

Art. 12

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Servizi di polizia giudiziaria

In vigore dal 24 ott 1989
1. Agli effetti di quanto previsto dall' del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell' del codice. 2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi. 3. Salvo quanto disposto dall', ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/08/1989, n. 190 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-12