Art. 117 · Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 117

145 / 324

Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-117