Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 117
145 / 324Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-117