Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 114
142 / 324Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-114