Art. 114 · Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 114

142 / 324

Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-114