Art. 110 bis · Richiesta di comunicazione delle iscrizioni.
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 110 bis

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Richiesta di comunicazione delle iscrizioni.

In vigore dal 23 ago 1995
1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-110-bis