Art. 108 ter · Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea.
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 108 ter

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Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea.

In vigore dal 20 gen 2016
1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.
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