Art. 108 bis · Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.
NormeTitolo ICapo VIII

Art. 108 bis

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Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.

In vigore dal 8 ago 1992
1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo. 2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-108-bis