Norme›Titolo I›Capo VIII
Art. 106
134 / 324Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-106