Art. 103 · Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo
NormeTitolo ICapo VII

Art. 103

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Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo

In vigore dal 24 ott 1989
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-103